Le linee di indirizzo sull’aborto farmacologico promulgate dal ministero della Salute il 4 agosto scorso rendono possibile interrompere una gravidanza con i farmaci, Ru486 e prostaglandine, fino alla nona settimana di gestazione, in ospedale in day hospital o in consultori e ambulatori adeguatamente attrezzati. L’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali, però, dipende in parte dalle Regioni. Mentre Toscana, Lazio ed Emilia Romagna vanno nella direzione indicata dal ministero, il Piemonte e l’Umbria si oppongono e in tutte le altre vince l’immobilismo.
Sul limite per la somministrazione, che viene spostato dalla settima alla nona settimana dall’inizio della gestazione, c’è poco da derogare. In questo caso la determina dell’Agenzia italiana (n. 865/2020) è “cogente”, come si dice in gergo tecnico. A partire dal 12 agosto, data di pubblicazione della determina in Gazzetta Ufficiale, i due principi utilizzati nella procedura di aborto farmacologico, Myfegine più un “analogo delle prostaglandine”, possono essere utilizzati fino al 63° giorno di età gestazionale (si calcola a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione e nei casi dubbi la datazione della gravidanza si fa con l’ecografia).
Sulla de-ospedalizzazione indicata dalle nuove linee di indirizzo ministeriali, invece, l’iniziativa delle Regioni è determinante. Perché l’aborto farmacologico sia fattibile in consultori o ambulatori adeguatamente attrezzati (e funzionalmente collegati all’ospedale), possibilità già prevista dall’art. 8 della legge 194, le Regioni devono formalizzare il recepimento delle linee di indirizzo nazionali e aggiornare il nomenclatore tariffario regionale. Il percorso assistenziale delineato dal Ministero consisterebbe in quattro fasi, che si possono svolgere in ambulatorio ospedaliero o in ambulatorio/consultorio territoriale adeguatamente attrezzato, pubblico privato convenzionato.
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